Avere un bagno a norma è d’obbligo per legge. Il nostro bagno deve avere tutte le disposizioni previste perfettamente in regola perché sia sicuro e confortevole. Vista la complessità della stanza, gli aspetti da considerare sono tanti; parliamo infatti di un’ambiente provvisto sia di acqua che di fonti di elettricità.
Per la costruzione, o la ristrutturazione, di un’abitazione è obbligatorio attenersi alle norme igienico-edilizie secondo il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975), che disciplina la materia a livello nazionale, e soprattutto al Regolamento edilizio di cui ciascun Comune è provvisto.
Le misure del bagno
La legge nazionale non indica quale debba essere la superficie minima o massima per il bagno, ma si limita a elencare gli accessori indispensabili che devono essere inseriti in quest’ambiente; tali prodotti sono il wc, il bidet, il lavabo, il piatto doccia o la vasca.
Le misure del bagno sono elencate nel Regolamento edilizio del proprio Comune.
Esistono località in cui non è previsto l’obbligo di una superficie minima per il bagno e territori urbani dove è importante solo la presenza dei pezzi indispensabili.
In base al Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, l’altezza minima interna dei bagni può essere di 240 cm, invece dei 270 cm richiesti come limite minimo per tutte le altre stanze. Sono possibili, quindi, ribassamenti per ricavare vani tecnici o rispostigli sospesi in quota.
Tuttavia, è indispensabile informarsi adeguatamente presso l’ufficio tecnico del proprio Comune prima di procedere con la costruzione/ristrutturazione.
L’impianto elettrico e sicurezza
Secondo la variante V3 norma Cei 64/8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua” pubblicata il 31 gennaio 2011 ed entrata in vigore il 1° settembre 2011, il bagno richiede almeno due punti presa (solitamente una in corrispondenza dello specchio e una per la lavatrice)e due punti luce.
Il comando dei punti luce di ogni locale deve essere posto almeno nei pressi dell’ingresso del locale stesso, sia all’ interno che all’esterno.
I locali contenenti bagni o docce devono essere classificati, con riferimento alla sicurezza contro i contatti elettrici, diretti e indiretti, come luoghi a rischio aumentato. E’ opportuno prevedere l’adozione di precauzioni particolari, con lo scopo di evitare condizioni pericolose per le persone. La normativa che tratta le prescrizioni particolari per realizzare l’impianto elettrico in bagno è la Cei 64-8 ed, oltre ad essa, vanno tenuti conto di particolari requisiti di sicurezza che riducono il rischio relativo ai contatti diretti o indiretti tipico dell’ambiente bagno. Quanto più ci si avvicina alla vasca da bagno o alla doccia tanto più le condizioni di pericolo sono gravi. A seconda della pericolosità nei locali bagno e doccia la normativa individua quattro zone, caratterizzate da un pericolo decrescente. Le zone circostanti alla vasca o al piatto doccia di suddividono in:
- zona 0: volume interno alla vasca da bagno o al piatto doccia;
- zona 1: è la zona delimitata dalla superficie verticale circoscritta alla vasca o al piatto doccia, per una altezza di 2,25 m;
- zona 2: è la zona compresa fra la zona 1 e una superficie verticale parallela alla superficie di delimitazione della zona 1, distante 0,6 m, per un\’altezza di 2,25 m;
- zona 3: è la zona compresa fra la zona 2 e una superficie verticale parallela alla superficie di delimitazione esterna della zona 2, distanza 2,4 m per un\’altezza di 2,25 m.
Il disimpegno
Nella maggior parte dei Comuni viene posta attenzione alla divisione dei vari ambienti in casa e, in particolare, a una separazione tra bagno e cucina. Consigliamo di informarsi adeguatamente presso l’ufficio tecnico del proprio Comune prima di procedere con la costruzione/ristrutturazione.
La finestra in bagno
Secondo il Decreto ministeriale Sanità del 5 luglio 1975, tutti i locali di un’abitazione devono essere illuminati da luce naturale diretta, tranne che nei bagni e in altri locali.
Per il bagno è obbligatoria la presenza di un’apertura all’esterno per il ricambio d’aria o un impianto di areazione. Ciò significa che un ripostiglio, senza finestra, può essere adibito come secondo bagno purché si seguano le indicazioni del Regolamento edilizio in merito all’aerazione attivata.
Il secondo bagno
Vedi articolo COME RICAVARE UN BAGNO NELLA CAMERA DA LETTO